giovedì 18 novembre 2010

Legge Bersani n. 40 del 02 Aprile 2007 art. 5 sulle polizze assicurative veicoli

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 48, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186, S.O.:
«Art. 8 (Clausole anticoncorrenziali in tema di
responsabilita' civile auto). - 1. In conformita' al
principio comunitario della concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie
assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di
imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta ai consumatori di polizze relative
all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'
civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in
esclusiva, uno o piu' agenti assicurativi o altro
distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai medesimi
soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili
ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo
quanto previsto dall'art. 1418 del codice civile. Le
clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore
del presente decreto sono fatte salve fino alla loro
naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2,
costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'art. 2 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato
di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi
o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento
dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria
per responsabilita' civile auto.
3-bis. All'art. 131 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«"2-bis. Per l'offerta di contratti relativi
all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni
riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle
imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa
nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella
documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione
dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto".».
- Si riporta il testo, dei commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e
4-quater dell'art. 134, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, S.O.), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio). -
Omissis.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di
rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il
regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla
decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In
caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di
sospensione o di mancato rinnovo del contratto di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un
periodo di cinque anni.
4. L'attestazione e' consegnata dal contraente
all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato
un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce
l'attestato.
4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al
precedente, con le formule di cui all'art. 133, a
prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza,
non puo' assegnare al contraente una classe di merito piu'
sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro,
le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna
variazione di classe di merito prima di aver accertato
l'effettiva responsabilita' del contraente, che e'
individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
non sia possibile accertare la responsabilita' principale,
la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei
conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di
classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di
assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente
le variazioni peggiorative apportate alla classe di
merito».
- Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle
assicurazioni private (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 136 (Funzioni del Ministero delle attivita'
produttive). - 1. Al fine di consentire lo svolgimento
delle funzioni del Ministero delle attivita' produttive,
l'ISVAP e' tenuto a comunicare al Ministero dati,
informazioni e notizie relativi alle tariffe
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero delle attivita' produttive un comitato
di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare
l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle
imprese di assicurazione operanti nel territorio della
Repubblica, valutando in particolare le differenze
tariffarie applicate sul territorio della Repubblica
italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del
comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non
abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, e' disciplinata la costituzione
e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando
che ai predetti esperti non puo' essere attribuita alcuna
indennita' o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione
agli utenti e della realizzazione di un sistema di
monitoraggio permanente sui premi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e'
autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo
modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, programmi di informazione e
orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti,
a valere sulle disponibilita' finanziarie assegnate al
Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza
il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni
organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle
imprese di assicurazione, per realizzare un servizio
informativo, anche tramite il proprio sito internet, che
consente al consumatore di comparare le tariffe applicate
dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al
proprio profilo individuale».
- Si riporta il testo dell'art. 1899 del codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1899 (Durata dell'assicurazione). -
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del
giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel
contratto stesso. In caso di durata poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal
contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti
stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al
primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il
contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre
anni.
Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o
piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una
durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita».

Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere
((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti
gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.))
(( 1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di cessazione del
rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di
cinque anni».))
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
(( «4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo
della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia'
titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente
convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto
una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante
dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia'
assicurato.))
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del
sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia
possibile accertare la responsabilita' principale, ((ovvero, in via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,)) la
responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei
conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a
seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato
dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di
assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni. ((Tali disposizioni entrano
in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti
stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo
periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di
assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.».))
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente
articolo sono nulle e ((non comportano la nullita' del contratto,))
fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni, ((ovvero, limitatamente al comma 4, entro
i successivi centottanta giorni.))

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