lunedì 29 novembre 2010

Segnalazione sulla RCA‏

Spero di fare cosa gradita segnalando un articolo dedicato a una sentenza della cassazione sulla retroattività del pagamento del premio dell'assicurazione RCA. Di seguito sotto il link: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-29/assicurazioni-senza-arretrati-064207.shtml?uuid=AYqS3cnC

mercoledì 24 novembre 2010

Mediazione civile obbligatorio‏

Cos'è la mediazione
Un'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Mediazione obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 diventa una condizione di procedibilità dell'azione. Vale a dire quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato la procedura di conciliazione
Quali materie devono essere "mediate" obbligatoriamente
La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia. E ancora: locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo preposto, iscritto nel registro istituito dal ministero della Giustizia.
Durata e costi
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi. Per quanto riguarda i costi, il ticket d'ingresso è di 40 euro a forfait. Se il mediatore è un ente pubblico, i costi sono vincolati al valore della causa. Fino a mille euro, ciascuna pate paga 65 euro. Per le cause oltre i 5 milioni di euro, la spesa è di 9.200 euro. Se invece il mediatore è un soggetto privato, non ci sono tariffe vincolate e ciascun mediatore può far pagare il prezzo che crede.
Esito della moderazione
L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

Per ulteriori informazioni vai sul sito
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-24/mediazione-obbligatoria-170926.shtml?uuid=AYVPeKmC

lunedì 22 novembre 2010

giovedì 18 novembre 2010

Legge Bersani n. 40 del 02 Aprile 2007 art. 5 sulle polizze assicurative veicoli

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 48, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186, S.O.:
«Art. 8 (Clausole anticoncorrenziali in tema di
responsabilita' civile auto). - 1. In conformita' al
principio comunitario della concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie
assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di
imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta ai consumatori di polizze relative
all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'
civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in
esclusiva, uno o piu' agenti assicurativi o altro
distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai medesimi
soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili
ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo
quanto previsto dall'art. 1418 del codice civile. Le
clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore
del presente decreto sono fatte salve fino alla loro
naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2,
costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'art. 2 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato
di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi
o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento
dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria
per responsabilita' civile auto.
3-bis. All'art. 131 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«"2-bis. Per l'offerta di contratti relativi
all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni
riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle
imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa
nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella
documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione
dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto".».
- Si riporta il testo, dei commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e
4-quater dell'art. 134, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, S.O.), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio). -
Omissis.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di
rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il
regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla
decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In
caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di
sospensione o di mancato rinnovo del contratto di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un
periodo di cinque anni.
4. L'attestazione e' consegnata dal contraente
all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato
un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce
l'attestato.
4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al
precedente, con le formule di cui all'art. 133, a
prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza,
non puo' assegnare al contraente una classe di merito piu'
sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro,
le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna
variazione di classe di merito prima di aver accertato
l'effettiva responsabilita' del contraente, che e'
individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
non sia possibile accertare la responsabilita' principale,
la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei
conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di
classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di
assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente
le variazioni peggiorative apportate alla classe di
merito».
- Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle
assicurazioni private (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 136 (Funzioni del Ministero delle attivita'
produttive). - 1. Al fine di consentire lo svolgimento
delle funzioni del Ministero delle attivita' produttive,
l'ISVAP e' tenuto a comunicare al Ministero dati,
informazioni e notizie relativi alle tariffe
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero delle attivita' produttive un comitato
di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare
l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle
imprese di assicurazione operanti nel territorio della
Repubblica, valutando in particolare le differenze
tariffarie applicate sul territorio della Repubblica
italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del
comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non
abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, e' disciplinata la costituzione
e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando
che ai predetti esperti non puo' essere attribuita alcuna
indennita' o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione
agli utenti e della realizzazione di un sistema di
monitoraggio permanente sui premi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e'
autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo
modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, programmi di informazione e
orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti,
a valere sulle disponibilita' finanziarie assegnate al
Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza
il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni
organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle
imprese di assicurazione, per realizzare un servizio
informativo, anche tramite il proprio sito internet, che
consente al consumatore di comparare le tariffe applicate
dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al
proprio profilo individuale».
- Si riporta il testo dell'art. 1899 del codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1899 (Durata dell'assicurazione). -
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del
giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel
contratto stesso. In caso di durata poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal
contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti
stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al
primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il
contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre
anni.
Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o
piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una
durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita».

Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere
((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti
gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.))
(( 1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di cessazione del
rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di
cinque anni».))
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
(( «4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo
della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia'
titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente
convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto
una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante
dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia'
assicurato.))
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del
sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia
possibile accertare la responsabilita' principale, ((ovvero, in via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,)) la
responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei
conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a
seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato
dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di
assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni. ((Tali disposizioni entrano
in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti
stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo
periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di
assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.».))
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente
articolo sono nulle e ((non comportano la nullita' del contratto,))
fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni, ((ovvero, limitatamente al comma 4, entro
i successivi centottanta giorni.))

domenica 14 novembre 2010

Prestito della speranza

Non so se lo sai ma sicuramente si, la CEI ha fatto un accordo con le banche per far ottenere i prestiti alle famiglie ad un tasso agevolato. Questo è il sito: http://www.prestitodellasperanza.it/
Se lo ritieni una cosa buona e giusta, lo puoi inoltrare tra i tuoi contatti. Buona Domenica!

sabato 13 novembre 2010

Aggiornamento pensione

Anche se non sei in pensione, ma conosci qualcuno che già ci si trova ti prego di comunicargli questa notizia visto che in pochissimi la sanno. Chiedigli se dopo 5 anni di pensione ha presentato la domanda per l'aggiornamento visto che non è una cosa automatica che ci pensa l'INPS. Considera che per ora a 3 persone della mia famiglia non lo sapevano e che hanno provveduto e poi una mia amica che lavora all'INPS di Macerata e che su mio consiglio provvedeva subito a farlo per suo padre! Dopo è facile prendersela con lo Stato dicendo che ci tratta male. Ma io dico lo Stato non può mandarti la lettera per ogni cosa, altrimenti quanti soldi si spenderebbe! Ogni cittadino deve chiedere e poi gli sarà dato! Se trovi difficoltà nel compilare la domanda ti puoi rivolgere ad un patronato, come la Confartigianato, ma in questo non è gratuito. Lo stesso discorso vale per l'aggiornamento della pensione che va in base all'andamento del costo della vita! Io penso che molti italiani non comunicano e quindi rimangono al buio ma il buio è tenebra e la tenebra porta alla morte; invece diffondendo notizie giuste e valide si può fare qualcosa di interessante!

Una famiglia chiede la carrozzina

Una famiglia di Casette Verdini chiede urgentemente una carrozzina gratuita. Grazie mille per quello che farai!

Situazione di assegni maternità di mia moglie

Mia moglie ha chiesto l'assegno di maternità del Comune di Pollenza. Per quanto riguarda l'ISEE l'ha fatto fare alla Confartigianato di Macerata e non le ha chiesto nessun contributo; poi ha consegnato la domanda alla dott.ssa Luciana Pigliapoco dell'Ufficio Assistente Sociale del Comune di Pollenza (e_mail: assistentesociale@pollenza.sinp.net Tel. 0733/548725 Cell. 335/1036264) che poi ha provveduto ad inoltrare la domanda in via telematica all'INPS di Macerata. La responsabile di questo servizio è la dott.ssa Francesca Ciucci (e_mail: francyciucci@googlemail.com Tel. 0733/249272 oppure Tel. 0733/249237 Fax 0733/249204). Si è accertata che la dott.ssa Francesca Ciucci avesse ricevuto la domanda e così è stato. Ora l'INPS di Macerata prima accolgono tutte le domande pervenute nel mese, poi il mese successivo entro i primi 10 giorni provvedono a fare i calcoli ed a bonificare che però arriveranno sul tuo conto corrente entro la fine del mese succesivo a quello della presentazione della domanda. Se così non è provvedi a contattare l'INPS per avere dei chiarimenti.

Assegni familiari

Gli assegni familiari li possono chiedere tutte le famiglie a prescindere se ha figli. Nel mio caso che lavoro solo io come impiegato dopo che mi sono sposato li ho chiesti alla mia azienda tramite domanda e mi hanno dato € 10,33 mensili. Poi quando ho avuto il bambino € 75,50. Quello che ti consiglio e chiedere sempre e comunque; male che vada ti rispondono che non li potrai ricevere!

Assegno di maternità dello Stato e dei Comuni

Questo sito è rivolto solo alle mamme che hanno partorito: http://www.inps.it/portal/default.aspx?lastMenu=5690&iMenu=1&iNodo=5690&p1=2

Se vuoi leggere l'articolo in formato pdf clicca qui: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDItem=5805

A CHI SPETTA
Assegno di maternità dello Stato
Può essere richiesto:
  • dalla madre anche adottante
  • dal padre anche adottante
  • dall’affidataria preadottiva
  • dall’affidatario preadottivo
  • dall’adottante non coniugato
  • dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva
  • dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
I requisiti richiesti per il diritto sono:
  • generali:
    • residenza in Italia
    • cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari
  • per la madre:
    • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
    • se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
    • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
  • per il padre:
    • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre
    • se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
      • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
      • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
      • il minore sia soggetto alla sua potestà
      • il minore non sia in affidamento presso terzi
      • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Assegno di maternità dei comuni
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
  • alle cittadine italiane
  • alle cittadine comunitarie
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno
purché residenti in Italia.
Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

LA DOMANDA
Assegno di maternità dello Stato
La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Assegno di maternità dei Comuni
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).

QUANTO SPETTA

Assegno di maternità dello Stato
L’importo dell’assegno, per le nascite avvenute nel 2010 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2010, è pari a Euro 1.916,22 (misura intera).

Assegno di maternità dei Comuni
L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2010, sono i seguenti:
  • assegno di maternità (in misura piena) = Euro 311,27 mensili per complessivi Euro 1.556,35(Euro 311,27X 5 mesi)
  • indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.448,22.
I modelli per la compilazione purtroppo non posso allegarteli qui, perché sono in formato pdf ma basta che vai nel sito inps e cerchi modelli e digita mod. SR28 per assegno dallo Stato. Per assegni comune invece devi andare su google e scrivere ISEE e cercare il link dove ci sono i modelli. E' meglio fare la domanda per assegni maternità dello Stato perché semplice da compilare e poi comunque se non ci dovessi rientrare, l'INPS pensa ad inoltrare la tua domanda al Comune tuo di residenza ed inoltre l'importo è più alto rispetto a quella del comune di € 359,87 visto che non si possono fare tutte e due le domande.

Vestiti per neonato

Regalo vestiti per neonato. Sono in ottime condizioni e già lavati. Contattami al più presto, altrimenti li darò al Centro Aiuto Vita di Macerata. Buona Domenica!!!!

giovedì 11 novembre 2010

Preventivi polizze veicoli

Ti comunico che c'è il sito per avere preventivi di polizze veicoli di diverse compagnie a partire dalla più economica fino alla più costosa. Il sito è  http://isvap.sviluppoeconomico.gov.it/prevrca/prvportal/index.php  Questo sito non è una cazzata ma è serio in quanto è approvato dall'ISVAP. Bisogna registrarsi e poi compilare i dati del proprietario, del veicolo, attestazione di rischio, ecc. Poi si invia e dopo alcuni minuti ti manda l'e_mail in formato pdf dei preventivi che ha trovato. Il preventivo ha una scadenza che è indicato nel foglio. Con questo foglio stampato vai in qualsiasi filiale di quella compagnia assicurativa che hai scelto e loro te lo fanno subito. A presto!!!

Tutto ciò che serve al nascituro

Se ti può o potrà essere di aiuto c'è il blog delle mamme di Macerata e provincia
http://mammemacerata.blogspot.com/ L'e_mail è: clubdellemamme@gmail.com
Sono presenti anche su Facebook.
Per ora sono presenti solo in modo virtuale, speriamo che ci si possa incontrare dal vivo!!
Per quanto riguarda i vestiti, carrozzine, passeggini, seggioloni per casa e per auto, girelli, culle, marsupio, fascia, lenzuoli, piumoni, paracolpi, fasciatoio, bilancia e quant'altro di seconda mano lo puoi trovare presso il Centro Aiuto Vita sito a Macerata in Via Don Minzoni, 3 Tel. e Fax 0733/272137 il Lun., Mer e Ven. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e_mail: cavmc@mercurio.it  e cav_mc@alice.it 
Oppure c'è l'associazione nazionale famiglie numerose http://www.famiglienumerose.org/  che ha anche la sede regionale e provinciale. Per la sede Regionale Marche ci sono Bettucci Giancarlo e Soldini MariellaPer la sede Provinciale Macerata ci sono Prioretti Paolo e Di Patrizio Anna Gabriella Via Vasco De Gama, 142 - 62012 - Civitanova Marche Cell. 333/8433112 e-mail: macerata@famiglienumerose.org
Per essere famiglia numerosa, il nucleo familiare dovrà essere composto da almeno 3 figli. Non ti preoccupare se tu hai solo 1 figlio, perché se possono aiutarti per alcune cose lo faranno sicuramente. Rimane sempre valido comunque il passaparola tra i tuoi contatti. Un aiuto valido potrebbe essere nel tuo gruppo dove hai fatto il corso per il matrimonio, il corso per accompagnamento al parto, se li avete fatti e se hai i contatti.
Un altro aiuto valido è la tua Parrocchia, oppure il Centro Missionario sito a Macerata in Piaggia della Torre  Tel. 0733/233057 Direttore: Don Alberto Forconi e_mails: d.forconi@tiscalinet.it    d.forconi@tiscali.it   Tel. 0733/235591 (Sua Parrocchia) 333/1471791 (Suo cellulare). Un particolare il Centro Missionario chiede un piccolo contributo per i beni che tu prendi. Tutte le altre associazioni non chiedono nessun contributo.
 Via Indipendenza, 130 - 62100 - Macerata Tel.073 3262748 Cell. 348/5175285 e-mail: marche@famiglienumerose.org

Metodo naturale

Se ti interessa capire come funziona il metodo naturale dell'ovulazione Billings, cioè per non avere la gravidanza in maniera ecologica rispettando i tempi della natura oppure per averla in caso che hai usato per molto tempo gli anticoncezionali ti puoi recare a Macerata presso il Centro per la Conoscenza della Fertilità Centro Famiglia - Via Cincinelli, 4 Tel. 0733/262885 333/3396402 393/1152204. Oppure chiama Patrizia Sciapichetti Tel. 0733/262248 (ore pasti) e_mail patri.sciapichetti@tiscali.it oppure Valeria Frezzotti Tel. 0733/260707 339/2115729 ed infine Laura Palmucci Tel. 0733/599560. C'è anche il sito internet: http://www.confederazionemetodinaturali.it/

Notizie utili per la nascita del neonato/a

Appena sarà nato il neonato/a ti diranno di attaccarlo al seno perché così uscirà prima il latte in quanto il bambino quando ciuccia comanda il cervello di far scendere il latte. All'inizio scenderà il colostro che è una sostanza gialla, molto utile al piccolo e poi al 2° o 3° giorno arriverà il latte. Non ti preoccupare se il bambino all'inizio perderà peso, è normale. Fatti controllare da loro se il tuo bambino si è attaccato bene, perché se non si attacca bene il latte non scenderà. Se hai bisogno ti consiglio di vedere questo sito: http://www.lllitalia.org/ che è un associazione di aiuto per far scendere il latte alle mamme, perché tutte le mamme hanno il latte chi di più che di meno. Vedi le consulenti per zona. Per la Provincia di Macerata c'è la  Daniela Zaccari Cellulare: 366/2482036 (Porto Recanati, MC) e-mail daniela.zaccari@tiscali.it   Ti risponderà anche per e_mail. Inoltre chiedi aiuto anche al tuo pediatra. Prima di sceglierlo devi andare all'ufficio accettazione dell'ospedale o del distretto sanitario per avere l'elenco dei pediatri di libera scelta. L'elenco ti consiglio di prenderlo verso la fine della gravidanza. A questo punto è meglio contattarlo per vedere se è libero se ha spazio per accogliere tuo figlio visto che ne possono avere un numero limitato. A questo punto devi subito registrare tuo figlio al comune, poi andare all'agenzia delle entrate per farti segnare il codice fiscale del tuo bambino, dopodiché vai dal pediatra che ti ha accolto e ti farà la lettera di accoglimento del tuo bambino che poi dovrai portare al distetto sanitario. A questo punto dopo circa 1 settimana ti chiameranno per dirti se la tua richiesta è stata accolta oppure no. Comunque appena il pediatra ti ha fatto la lettera tu puoi farti fare tutte le impegnative dal tuo pediatra e non c'è bisogno che aspetti la chiamata dal distretto sanitario. La scelta del pediatra è bene farla in base alla propria residenza o domicilio, per evitare poi di fare molti chilometri per raggiungerlo. Vedere dove si trova se c'è spazio per parcheggiare gratuitamente la vostra auto (visto che c'è sempre la fila dal pediatra), se c'è l'autobus nei paraggi, ecc...
Durante il sabato e la domenica e/o festivi c'è sempre la guardia medica tel. 0733/231378 (Per Macerata) per le altre città controlla l'elenco telefonico oppure internet.
Questo che ti scrivo non è per farti paura ma per incoraggiarti nel pensare in anticipo a quello che poi accadrà!
Fino ad ora il Signore ci ha sempre accompagnato. La maternità e paternità è un dono grande che nostro Signore ci ha dato e va custodito.

mercoledì 10 novembre 2010

Gravidanza

Durante la gravidanza sei libero di avere o non avere la tua ginecologa. Quando andrai all'ospedale per accertarti della gravidanza tutti ti diranno come si chiama la tua ginecologa. Mia moglie non l'ha avuta e si è servita dell'ambulatorio. Quello che devi fare e che nessuno ti dirà è di prendere all'accettazione dell'ospedale o del distretto un foglio dove ci sono scritte tutte le visite gratuite che ti appartengono. In questo periodo tutti hanno la ginecologa e quindi per le ginecologhe sei un numero e avrai lo stesso trattamento delle altre. Ogni visita il minimo che costa è di € 50,00. Loro ti prescrivono tutti i controlli a pagamento e talvolta si dimenticano di prescriverti quelli gratuiti. Se proprio vuoi la ginecologa ti segnalo la Dott.ssa Ivana Stacchio oppure la Dott.ssa Cesca Eda che entrambe hanno fatto l'obiezione di coscienza. L'elenco di chi ha fatto l'obiezione di coscienza non si può avere per via della privacy.
Un particolare te lo voglio segnalare: il tampone vaginale per esempio va fatto di norma tra la 35° e la 38° settimana. Se tu lo farai alla 35° settimana e tuo figlio/a nascerà alla 39° settimana, prima di nascere te lo rifaranno fare perché non è recente e pagherai così 2 volte. Per loro recente significa che non deve superare 3 settimane. Se lo farai all'ospedale di Macerata ti faranno pagare sui € 38,00 per ogni tampone che farai a prescindere se sei positivo o negativo, mentre se lo farai al distretto sanitario pagherai all'inizio il ticket e poi solo se risulterai positivo al test lo dovrai paghare e comunque sempre meno dell'ospedale di Macerata . Questo te lo dico perché nessuno te lo dice all'infuori del corso. Prima di uscire dall'ospedale di Macerata dovrai prenotare la visita per tuo figlio/a presso l'ufficio radiologia la visita delle anche che si dovrà fare entro i 60 giorni dalla nascita del bambino/a. Molto probabilmente l'addetto alla cassa ti dirà ma c'è tempo per farlo, ma tu insisti perché è meglio che ce l'hai sulle mani la prenotazione altrimenti se lo farai qualche giorno dopo dovrai ritornare all'ospedale od al distretto e fare la fila con il rischio di non trovare più posto ed a quel punto dovrai farla a pagamento da un privato.
Un altro particolare: una volta che ti daranno le dimissioni ti scriveranno sul foglio di ritornare entro 30 giorni per la visita di controllo che prevede il controllo della pressione e dell'utero ed altre cose. Nel foglio sicuramente non ci sarà scritto che dovrai prenotarti, ma se non hai la prenotazione non ti controllano. Quindi prima devi andare dal tuo medico di base, farti scrivere l'impegnativa con la scritta 1° visita di controllo dopo il parto e così non pagherai niente, perché la 1° visita è sempre gratuita ma non c'è scritto nel foglio. Poi con l'impegnativa o telefoni al numero verde gratuito del CUP Marche 800/098798 da un telefono fisso (no Skype e no cabina telefonica) oppure 199/419891 da cellulare ma non è gratuito ma te lo sconsiglio perché ti segnano sempre come visita ginecologica e siccome il figlio/a è nato te la faranno pagare; oppure è meglio se ti presenti all'ufficio accettazione dell'ospedale o distretto sanitario così potrai spiegargli meglio portandoti con te sia l'impegnativa sia il foglio delle dimissioni. Aiutiamoci nella comunicazione che non costa nulla ma gli uffici non ti diranno mai nulla se non chiederai tu per primo. Per queste visite sia per la donna sia per il bambino/a è meglio farsi aiutare dal proprio coniuge, perché è meglio che la donna pensi solo ad allattare altrimenti il latte non vi scenderà e dovrete comprare quello artificiale e dopo il bambino siccome è furbo preferirà il biberon ai vostri capezzoli! Comunque per sapere la posizione giusta del bambino/a quando ciuccerà ai vostri capezzoli fatevi guidare dall'ufficio del distetto sanitario chiamato "Progetto Via Lattea" che è un servizio gratuito ed il numero telefonico è: 0733/2572034 (S. Croce). Contattatemi pure.

Accompagnamento al parto

Ti comunico che il corso accompagnamento al parto se lo fai all'ospedale di Macerata dovrai pagare, mentre se lo fai al distretto sanitario nella zona competente di Macerata è gratuito e c'è l'ostetrica Sabrina Galanti molto competente. Il corso bisogna prenotarlo dal 5° mese di gravidanza in poi. Il corso è rivolto anche ai futuri papà ed è strutturato in 8 lezioni da 2 ore ciascuno il martedì ed il giovedì. Si parla dell'alimentazione della donna in gravidanza, degli esercizi da fare, la respirazione da fare durante il travaglio, cosa succede quando si arriva in ospedale per il parto, l'allattamento materno, la nuova famiglia con il neonato/a, la dimensione psicologica della nuova famiglia, l'alimentazione durante l'allattamento. Io ho accompagnato mia moglie e ci siamo trovati bene con questo corso. Per informazioni contattare Sabrina Galanti Tel. 0733/436935 o 0733/4369 oppure il suo cellulare 349/4574694.

martedì 9 novembre 2010

Scopo del blog

Ciao a tutti! Sono Riccardo e questo blog nasce dall'esigenza di avere i beni necessari per vivere nella società a titolo gratuito. Quindi ognuno che ha desiderio e volontà può donare oggetti in buono stato che non intende più usare in modo tale che il fratello/sorella possa prenderli gratuitamente! La logica relazionale
è che discende da una visione trinitaria della vita. Come era la vita della prima comunità cristiana: dove tutto era in comune ed ognuno prendeva in base al bisogno! Per informazioni contattami pure per msn, e_mail: riccardopecorari@hotmail.it oppure per Skype: r.n.s.2001 e sono presente anche su Facebook.

TV satellitare

Regalo causa inutilizzo un cavo antenna satellitare coassiale maschio/femmina di 1,5 mt. bianco mai usato. Comprato da TRONY e pagato € 6,90. Questo cavo serve per collegare dalla tua presa satellitare nel muro al decoder della parabola.